Connettività in quota e impianti a fune: il Consiglio di Stato rimette la questione alla Corte di Giustizia UE
Portare connettività in montagna non è solo un tema tecnologico: è un tema di infrastrutture, di costi e di regole. Perché, in quota, i punti davvero utilizzabili per ospitare apparati e collegamenti di rete sono pochi: spesso coincidono con infrastrutture già esistenti e alimentate, come stazioni, sostegni e percorsi tecnici degli impianti a fune, che possono diventare un supporto strategico per installazioni TLC (ad esempio apparati radio e collegamenti di backhaul).
Su questo crinale si colloca la decisione del Consiglio di Stato (Sez. VI) che, con tre ordinanze del 10 febbraio 2026 (nn. 1071, 1072 e 1073), ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea un quesito destinato ad avere impatti concreti sul settore. Il punto non è “se” sia possibile installare apparati – attività comunque subordinata a vincoli tecnici e autorizzativi – ma se e quando un operatore possa ottenere un diritto di accesso regolato alle infrastrutture fisiche esistenti, anziché doversi limitare a una normale negoziazione tra privati.
La vicenda nasce dai ricorsi proposti da Marmolada S.r.l. e Tofana S.r.l., assistite dall’avvocato Guido Barzazi, name partner dello Studio Legale Barzazi, contro AGCOM, con Cellnex Italia S.p.A. quale controinteressata, nell’ambito di una controversia relativa all’accesso alle infrastrutture fisiche per l’installazione/ospitalità di apparati e reti di comunicazione elettronica.
Il Consiglio di Stato chiede ora alla CGUE di chiarire un aspetto decisivo dell’interpretazione della normativa UE (direttiva 2014/61/UE): il diritto di accesso regolato alle infrastrutture fisiche vale solo nei confronti di soggetti che svolgono un servizio pubblico, oppure può operare anche verso gestori la cui attività non è qualificata come servizio pubblico secondo la disciplina interna.
Nelle ordinanze si evidenzia inoltre un punto rilevante per il contesto regionale: in Veneto l’attività di trasporto a fune turistico-ricreativa non risulta “assunta” come servizio pubblico dalla legislazione regionale, pur essendo sottoposta a regole e controlli nell’interesse generale; un passaggio che si innesta su quanto già affermato dalla Corte costituzionale con riferimento alla normativa provinciale di Bolzano (sent. n. 103/2020).
La decisione della Corte di Giustizia UE potrà incidere su obblighi, condizioni e tempi di accesso alle infrastrutture, con effetti potenzialmente significativi sulla gestione dei rapporti tra operatori TLC e gestori degli impianti, soprattutto nelle aree montane dove la disponibilità di punti infrastrutturati in quota è un fattore determinante per lo sviluppo della copertura.
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